Legge del 2012 numero 234 art. 34


DELEGHE PER IL RECEPIMENTO DI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA CONTENUTE IN LEGGI DIVERSE DALLA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA ANNUALE

1. I decreti legislativi di recepimento o di attuazione di atti dell'Unione europea ovvero di modifica di disposizioni attuative dei medesimi, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale, sono adottati, nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore interessate dai decreti legislativi di recepimento di direttive europee, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

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