Legge del 2012 numero 234 art. 2


COMITATO INTERMINISTERIALE PER GLI AFFARI EUROPEI

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, tenendo conto degli indirizzi espressi dalle Camere, opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per gli affari europei. Ad esso partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno.
2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM).
3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il CIAE garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.
5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 18, ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.
6. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee può avvalersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee può avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con il Ministro per gli affari europei. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e rimane a carico della stessa.
9. Per lo svolgimento delle attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di valutazione, di cui all'articolo 19, nell'ambito del Dipartimento per le politiche europee è individuato l'ufficio di Segreteria del CIAE.

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