Legge del 2009 numero 99 art. 22


INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 22-BIS DEL CODICE DEL CONSUMO, IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI CONTRO LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE DELLE COMPAGNIE MARITTIME
1. Dopo l'articolo 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. - (Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime). - 1. E' considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci».

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