Legge del 2009 numero 88 art. 37


DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO E N. 589/2008 DELLA COMMISSIONE, PER QUANTO RIGUARDA LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE UOVA, NONCHÉ DELLE DIRETTIVE 1999/74/CE DEL CONSIGLIO E 2002/4/CE DELLA COMMISSIONE, CONCERNENTI LA PROTEZIONE DELLE GALLINE OVAIOLE

1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, non soddisfino più le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione.
2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:
a) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni:
1) effettui l'imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso;
2) svolga l'attività di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova;
b) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;
c) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non conservano, per almeno dodici mesi, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 589/2008, le registrazioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo regolamento, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;
d) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio e dei raccoglitori che omettono di comunicare alla regione o provincia autonoma di appartenenza ed al competente dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività;
e) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura «EXTRA» e alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008:
1) articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova;
2) articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio;
3) articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova;
4) articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova;
f) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30 del regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da Paesi terzi o scambiate con Paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reimballaggio;
g) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che omettono di riportare una o più diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative;
h) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violano le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008, nonché all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione. 1.
3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è superiore alle 50.000 uova.
4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà.
5. Per l'applicazione delle sanzioni si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 589/2008, fino a quando la partita stessa non è in regola.
7. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché modalità uniformi per l'attività di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3 e 4.
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo tramite l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) che è anche l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo.
9. Al fine di dare piena attuazione alle direttive 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, e 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, concernenti la protezione delle galline ovaiole, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la riorganizzazione del settore nazionale della produzione di uova, in conformità ai seguenti Principi e criteri direttivi:
a) interventi per la riconversione, delocalizzazione in aree conformi alle norme urbanistiche o acquisizione di strutture di allevamento che adottano, al momento della realizzazione, le norme relative alla protezione delle galline ovaiole allevate in batteria o con sistemi alternativi (a terra o all'aperto), come indicato dalla direttiva 1999/74/CE sul benessere degli animali;
b) priorità agli interventi di riconversione, delocalizzazione o acquisizione di allevamenti il cui beneficiario autonomamente adotta disciplinari di produzione che migliorano ulteriormente le condizioni di benessere animale previste dalla direttiva 1999/74/CE;
c) realizzazione di filiere certificate che integrano le varie fasi del ciclo produttivo: allevamento, produzione di mangime, lavorazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti finiti (uova fresche od ovoprodotti);
d) priorità per le filiere integrate e certificate che utilizzano materie prime di provenienza esclusivamente nazionale;
e) priorità per la realizzazione di filiere integrate per la produzione di uova e ovoprodotti biologici;
f) interventi per l'acquisizione e la ristrutturazione di mangimifici e strutture di stoccaggio specifici a supporto delle filiere di produzione;
g) interventi per l'ammodernamento e la realizzazione di impianti di calibratura, selezione e produzione di ovoprodotti;
h) interventi per la promozione e la commercializzazione di uova e ovoprodotti italiani sui mercati esteri;
i) interventi per favorire la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti in collaborazione con università e centri di ricerca;
l) interventi per il trattamento e la valorizzazione delle eiezioni tramite il recupero di energia.
10. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. -(Adeguamento degli impianti) - 1. La realizzazione e l'adeguamento degli impianti, al fine della sostituzione delle gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C, possono avvenire con il ricorso alle misure di cui agli accordi di programma quadro, promossi dalle regioni e sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, oppure ai contratti di filiera e di distretto previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003».
11. Dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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