Legge del 2009 numero 88 art. 32


DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/64/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 13 NOVEMBRE 2007, RELATIVA AI SERVIZI DI PAGAMENTO NEL MERCATO INTERNO, RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE E 2006/48/CE
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai Principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti Principi e criteri direttivi:
a) definire il quadro giuridico per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), in conformità con il principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva;
b) favorire la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
c) ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;
d) favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento;
e) istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica;
f) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente ad autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attività e a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati, nonché a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;
g) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni di parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento;
h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire agli utenti di tali servizi di effettuare scelte consapevoli, graduando i requisiti informativi in relazione alle esigenze degli utenti stessi, al rilievo economico del contratto concluso e al valore dello strumento di pagamento;
i) recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva;
l) assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecu- zione di un'operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento nonché il regolare funzionamento dei servizi di pagamento;
m) prevedere procedure di reclamo degli utenti nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento;
n) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative all'utilizzazione di servizi di pagamento;
o) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui all'allegato alla direttiva 2007/64/CE conformemente al diritto nazionale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale attività fino al 30 aprile 2011;
p) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a emanare la normativa di attuazione del decreto legislativo e a recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato;
q) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;
r) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.
2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2009 numero 88 art. 32"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti