Legge del 2008 numero 48 art. 3


CAPO II Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (MODIFICHE AL TITOLO VII DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE)
1. All'articolo 491-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «privato» sono inserite le seguenti: «avente efficacia probatoria»;
b) il secondo periodo è soppresso.
2. Dopo l'articolo 495 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 495-bis. - (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno».

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