Legge del 2005 numero 246 art. 17


CAPO III Disposizioni transitorie e finali (DECRETI LEGISLATIVI INTEGRATIVI E CORRETTIVI)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

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