Legge del 2000 numero 340 art. 21


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE AUTOSTRADALI E VIARIE
1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale.
3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

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