Legge del 1998 numero 448 art. 33


I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 maggio 1922, n. 778 ( Recante provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico), per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei), sono, su domanda degli aventi diritto, da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei). Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei).

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