Legge del 1996 numero 52 art. 44


Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 188
Il titolo della legge 9 luglio 1990, n. 188 (60), è sostituito dal seguente: «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità».
L'azienda estera produttrice di ceramica artistica, tradizionale e di qualità, ha l'obbligo di uniformare le procedure per l'acquisizione del marchio ai requisiti richiesti dalla legislazione italiana in materia; il Consiglio nazionale ceramico approva la conformità ai requisiti del prodotto estero attraverso una successiva verifica, effettuata per tipologia di prodotto. In caso di opposizione da parte del Consiglio nazionale ceramico, il produttore estero può chiedere un riesame e fornire ulteriori elementi per la verifica. In caso di utilizzo illecito del marchio, il comitato disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188, può disporre la revoca dell'autorizzazione e comminare una ammenda.

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