Legge del 1994 numero 36 art. 32


abrogato CAPO V Disposizioni finali e transitorie (ABROGAZIONE DI NORME)
[1. Gli articoli 17-bis e 17-ter della legge 10 maggio 1976, n. 319 , sono abrogati.
2. L'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 , è abrogato.
3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di rispettiva competenza, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi alle Camere, uno o più regolamenti con i quali sono individuate le disposizioni normative incompatibili con la presente legge ed indicati i termini della relativa abrogazione in connessione con le fasi di attuazione della presente legge nei diversi ambiti territoriali
(Comma così sostituito dall'art. 12, D.L. 8 agosto 1994, n. 507. In attuazione del presente comma vedi il D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238)].
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione del comma 6 dell'art. 22)

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