Legge del 1994 numero 36 art. 18


abrogato CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA
[1. Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1° gennaio 1994 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:
a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 70.400, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;
b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640;
c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni;
d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12, D.L. 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera;
e) per ogni modulo di acqua per la pescicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, lire 500.000;
f) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico lire 20.467. È abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 , e successive modificazioni;
g) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, lire 1.500.000.
2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale.
3. È istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonché alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle derivanti da eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme sono ripartite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici.
(Comma così modificato dall'art. 28, L. 30 aprile 1999, n. 136)
4. A far data dal 1° gennaio 1994 l'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , non si applica per le concessioni di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima data le regioni possono istituire un'addizionale fino al 10 per cento dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1. I proventi derivanti dall'addizionale di tali canoni affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati in via prioritaria alle attività di ricognizione delle opere e di programmazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente legge, qalora non ancora effettuate.
(Periodo aggiunto dall'art. 28, L. 30 aprile 1999, n. 136)
5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'applicazione del presente articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle finalità di cui alla presente legge.
6. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5 del D.L. 15 settembre 1990, n. 261 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.
7. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , le parole da: «Le maggiori risorse» fino a: «delle sostanze disperse.» sono soppresse].
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione del comma 6 dell'art. 22)

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