Legge del 1993 numero 578 art. 6


ABROGAZIONE DI NORME
1.È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.
2. Per quanto non specificatamente menzionato nella presente legge e con essa non incompatibile o non in contrasto, rimangono in vigore le norme previste dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644.

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