Legge del 1992 numero 210 art. 6


1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministro della sanità, tramite la USL territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento.
(Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548)
2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 3 e 4.

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