Legge del 1992 numero 149 art. 13


(Omissis)[ I soci di una società le cui azioni sono quotate in borsa, che siano dissenzienti dalla deliberazione riguardante la fusione mediante costituzione di una società nuova ovvero incorporazione in una società le cui azioni non sono quotate in borsa, hanno diritto di recedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 del codice civile] (L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge disponendo che continuino ad essere applicati, con le modalità e fino al termine ivi indicati, gli artt. 2; 3; 4; 6 e 7 - le cui violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 191 dello stesso decreto - e gli articoli 10; 14; 15; 16, comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 23; 24; 25; 27 e 28 - le cui violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 192 del suddetto decreto. Per l'interpretazione autentica del comma 12, dell'art. 10, vedi l'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 184).

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