Legge del 1990 numero 142 art. 62


DELEGA AL GOVERNO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA
[1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, il Governo è delegato ad emanare per la regione Valle d'Aosta, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per armonizzare le disposizioni della presente legge con l'ordinamento della regione medesima. 2. Le norme di cui al comma 1 debbono tener conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione]. (La presente legge è stata abrogata dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

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