Legge del 1990 numero 142 art. 33


COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE
[1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità. 2.( Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 1, per effetto di quanto disposto dall'art. 11, comma 7, L. 3 agosto 1999, n. 265). 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. 4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere]. (La presente legge è stata abrogata dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

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