Legge del 1988 numero 458 art. 3


[Il proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene]
[Comma abrogato dall'art. 58 del Dpr 327/2001]
Oltre al risarcimento del danno spettano le somme dovute a causa della svalutazione monetaria e le ulteriori somme di cui all'articolo 1224, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal giorno dell'occupazione illegittima

La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 486 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, nella parte in cui non prevede che al proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica senza che sia stato emesso alcun provvedimento di esproprio possa applicarsi la disciplina da detta norma prevista per l'ipotesi in cui - nella medesima situazione - il provvedimento espropriativo sia stato dichiarato illegittimo.

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