Legge del 1981 numero 659 art. 4


1.I divieti previsti dall'art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.
2.Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'art. 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.
3.Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro cinquantamila, somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.
(Comma così modificato dall'art. 39-quaterdecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, così come modificato dalla relativa legge di conversione)
4.Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.
5.L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.
6.Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.
[7.I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi statali sono tenuti a pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo modello approvato dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica] .
(Comma così modificato dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n.2).
[8.Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, può esentare i partiti dall'obbligo di pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi di cui al comma precedente qualora sia comprovato che la spesa relativa superi il 20% del contributo dello Stato] .
(Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n.2).
[9.La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di pubblicazione del bilancio finanziario consuntivo su un quotidiano a diffusione locale, consentita per i partiti operanti esclusivamente nel relativo ambito territoriale] .
(Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985 n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n.2).
[10.Resta in ogni caso l'obbligo di pubblicazione del predetto bilancio nella Gazzetta Ufficiale di cui al penultimo comma del presente articolo] .
(Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985 n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n.2).
[11.Nella relazione allegata al bilancio devono essere illustrate, analiticamente, le proprietà immobiliari, e partecipazioni del partito a società commerciali, la titolarità di imprese e i redditi comunque derivanti da attività economiche. Nella stessa relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo le percentuali e i criteri stabiliti dagli organi statutari competenti di ciascun partito] .
(Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n.2).
[12.Nella relazione di cui al comma precedente devono essere specificate, con indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere, contribuzioni di ammontare annuo superiore a lire cinque milioni erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai gruppi parlamentari e disciplinate dal presente articolo. Al bilancio deve essere allegata, altresì, una specifica relazione sulle spese sostenute per le campagne elettorali, da cui risultino analiticamente le spese per pubblicità editoriali e radiotelevisive, per manifesti, stampati e altri materiali di propaganda, per manifestazioni e ogni altra attività connessa con le campagne elettorali. Nella relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali percepiti a titolo di concorso nelle spese elettorali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli organi competenti di ciascun partito. In caso di inosservanza, l'importo del contributo statale di cui all'art. 3, L. 2 maggio 1974, n. 195, è decurtato in misura pari al doppio di quella delle contribuzioni libere non dichiarate].
(Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n.2).
[13.Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori di conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni e nominati in base alle regole interne di ciascun partito. I componenti il collegio hanno accesso, anche disgiuntamente, su delega del collegio stesso, ai libri ed alle scritture contabili, che devono essere tenuti secondo le norme di una ordinata contabilità, nonché ai correlativi documenti amministrativo-contabili. I predetti libri, scritture e documenti devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di presentazione del bilancio].
(Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n.2).
[14.Copia del bilancio del partito e della relazione illustrativa, sottoscritti dal responsabile amministrativo, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, e dei giornali ove è avvenuta la pubblicazione è trasmessa dal segretario del partito, entro il 30 aprile successivo, al Presidente della Camera dei deputati].
(Comma così modificato dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413, e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n.2).
[15.Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, controlla la regolarità della redazione del bilancio e delle relazioni, avvalendosi di un comitato tecnico composto da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno cinque anni e nominati, all'inizio di ogni legislatura, in riunione congiunta, dalle conferenze dei presidenti dei gruppi delle due Camere. Il comitato, per il controllo di regolarità può richiedere ai responsabili amministrativi dei partiti chiarimenti nonché l'esibizione dei libri, delle scritture e dei documenti di cui al decimo comma, con l'obbligo del segreto, e redige, al termine un rapporto].
(Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n.2).
[16.In caso di inottemperanza agli obblighi o di irregolare redazione del bilancio, è sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni contributo statale e si applica l'art. 4, L. 2 maggio 1974, n. 195].
(Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n.2).
[17.Il relativo decreto di sospensione è emanato dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica secondo la rispettiva competenza] .
(Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n.2).
[18.I bilanci dei partiti, le relazioni previste dall'undicesimo comma, il rapporto di cui al dodicesimo comma e le rettifiche di bilancio irregolare vengono pubblicati in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica] .
(Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n.2).
19.L'art. 8, L. 2 maggio 1974, n. 195 è abrogato.

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