Legge del 1980 numero 385 art. 3


(Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti in corso, se la liquidazione della indennità di espropriazione o di occupazione sia divenuta definitiva, ovvero non impugnabile ovvero sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980) (Articolo abrogato dall'art.58 del Dpr 327/2001).

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