Legge del 1978 numero 392 art. 56


MODALITA' PER IL RILASCIO
1. Col provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle disposizioni del conduttore e del locatore comparate a quelle del locatore nonchè delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell' esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.
3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l' esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l' opposizione di cui all' articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile.
(Articolo così modificato dall' art. 7-bis dal Decreto Legge 13 settembre 2004, n.240, coordinato con la Legge di conversione 12 novembre 2004, n. 269.)

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