Legge del 1978 numero 392 art. 30


PROCEDURA PER IL RILASCIO
1. Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo 29 e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall'art. 447-bis del codice di procedura civile.
(Comma così modificato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353, a far data dal 30 aprile 1995, ai sensi dell'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1992, n. 292), e dell'art. 3, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, come modificato dalla legge di conversione 6 dicembre 1994, n. 673. Fino a tale data il riferimento all'art. 447-bis c.p.c. deve intendersi effettuato all'art. 46 della presente legge).
[2. La controversia è di competenza del conciliatore qualora il canone annuo non superi lire seicentomila; negli altri casi è di competenza del pretore]
(Comma già abrogato dall'art. 6, L. 30 luglio 1984, n. 399 e nuovamente abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353 , a far data dal 30 aprile 1995, ai sensi dell'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477 e dell'art. 3, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, come modificato dalla legge di conversione 6 dicembre 1994, n. 673).
3. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è posto l'immobile. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.
4. Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si oppone, il giudice ad istanza del locatore, pronunzia ordinanza di rilascio per la scadenza di cui alla comunicazione prevista dall'articolo 29.
5. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio.
6. Nel caso di opposizione del convenuto il giudice esperisce il tentativo di conciliazione.
7. Se il tentativo riesce viene redatto verbale che costituisce titolo esecutivo. In caso contrario o nella contumacia del convenuto si procede a norma dell'articolo 420 e seguenti del codice di procedura civile.
8. Il giudice, su istanza del ricorrente, alla prima udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le ragioni addotte dalle parti e le prove raccolte, può disporre il rilascio dell'immobile con ordinanza costituente titolo esecutivo.

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