Legge del 1978 numero 180 art. 5


TUTELA GIURISDIZIONALE

Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
(Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 22 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall’art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
(Comma così modificato dalla lettera b) del comma 22 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall’art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 21 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
(Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 22 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall’art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero].
(Comma abrogato dalla lettera d) del comma 22 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione].
(Comma abrogato dalla lettera d) del comma 22 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni].
(Comma abrogato dalla lettera d) del comma 22 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo aver assunto informazioni e raccolte le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti].
(Comma abrogato dalla lettera d) del comma 22 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione].
(Comma abrogato dalla lettera d) del comma 22 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)

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