Legge del 1977 numero 6 art. 48


DISPOSIZIONE TRANSITORIA
(Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre 1985)
(Articolo così sostituito dall'art. 1, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.).
Il termine è stato prorogato al 30 giugno 1986, dall'art. 1 d.l. 20 novembre 1985, n. 656, conv.in l. 24 dicembre 1985, n. 780)
(Articolo abrogato dall'art. 136 Dpr 380/2001).

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