Legge del 1976 numero 346 art. 5


I trasferimenti immobiliari di cui sia richiesta la regolarizzazione, sempre che ricorrano le condizioni e i requisiti previsti dagli articoli precedenti, sono esenti all'atto della loro regolarizzazione da qualunque sovratassa e pena pecuniaria, dipendente dalle leggi sulle imposte di successione, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali (Comma così modificato dall'art. 6, L. 31 gennaio 1994, n. 97).
Le agevolazioni previste nel comma precedente si applicano altresì ai procedimenti, iniziati ai sensi della legge 14 novembre 1962, n. 1610, e successive modificazioni, e definiti dopo il 31 dicembre 1974.

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