Legge del 1976 numero 183 art. 17


NORME CONCERNENTI LA LOCAZIONE FINANZIARIA DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI
1. La Società finanziaria meridionale costituita ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è autorizzata a costituire una società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali per la cui realizzazione può essere concesso il contributo di cui al precedente articolo 10 sulla base dei criteri e modalità fissati dal Comitato previsto allo stesso articolo.

2. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

3. La Cassa per il Mezzogiorno, per le operazioni realizzate dalla società di cui al primo comma, è autorizzata a concedere in unica soluzione al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società locatrice ed il conduttore, un contributo in conto canoni di valore equivalente alla somma dei contributi in conto capitale e dei contributi agli interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con un mutuo agevolato.

4. L'importo equivalente ai contributi sugli interessi di cui al comma precedente è determinato ad un tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro per il tesoro, tenendo conto del valore residuale del bene stabilito in contratto.

5. La società di cui al primo comma dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del terzo comma.

6. Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al primo comma possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'uno per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della Finanziaria meridionale, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.

7. In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società di cui al primo comma è autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore, purché essi rimangano nell'ambito di territori meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico.

8. Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilità ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e d'imposta di registro.

Il contratto di locazione finanziaria è soggetto alla imposta fissa di registro di L. 5.000.

9. Alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari diverse da quelle realizzate dalla società di cui al primo comma e poste in essere da altre società esercenti la locazione finanziaria, potranno essere estese le agevolazioni previste dal presente articolo. A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare con dette società apposite convenzioni.

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