Legge del 1975 numero 18 art. 2


La firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.
Resta ferma il divieto di cui all'articolo 604, ultimo comma, del codice civile.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1975 numero 18 art. 2"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti