Legge del 1975 numero 151 art. 76


L'art. 197 del codice civile è sostituito dal seguente:
<prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a
pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non
risulti da atto avente data certa. é fatto salvo al coniuge o ai suoi
eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti
all'altro coniuge nonchè sugli altri beni di lui>>.

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