Legge del 1975 numero 151 art. 43


L'art. 162 del codice civile è sostituito dal seguente:
<convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico
sotto pena di nullità.
La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata
nell'atto di celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme
restando le disposizioni dell'art. 194. Dopo la celebrazione del
matrimonio possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del
giudice.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi
quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la
data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti,
ovvero la scelta di cui al secondo comma>>.

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