Legge del 1975 numero 151 art. 197


L'art. 692 del codice civile è sostituito dal seguente:
<genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge
dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il
discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire
alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della
persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto
cura dell'interdetto medesimo.
La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se
trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far
presumere che nel termine indicato dall'art. 416 interverrà la
pronuncia di interdizione.
Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i
beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli
stessi hanno avuto cura dell'interdetto.
La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui sia negata o il
relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal
raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di
mente. é anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione
o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi
di assistenza.
In ogni altro caso la sostituzione è nulla>>.

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