Legge del 1975 numero 151 art. 176


L'art. 540 del codice civile è sostituito dal seguente:
<è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le
disposizioni dell'art. 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono
riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza
familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del
defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e,
qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di
riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai
figli>>.

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