Legge del 1965 numero 904 art. 6


Le relazioni sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione dei piani, che i Comuni hanno fatto o dovranno fare in applicazione dell'articolo 5, n. 5, della legge 18 aprile 1962, n. 167, hanno valore indicativo di larga massima.
Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni hanno facoltà di rettificare ed aggiornare le previsioni di spesa effettuate alla data anzidetta, ferma rimanendo la validità e l'efficacia dei piani già adottati dalla data della loro adozione.
Le deliberazioni di rettifica e di aggiornamento delle previsioni di spesa adottate ai sensi del precedente comma sono immediatamente esecutive ed hanno effetto dalla data di adozione dei piani.

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