Legge del 1962 numero 231 art. 15


Gli acquirenti degli alloggi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ed alla legge 1° luglio 1955, n. 556, non sono tenuti al pagamento di nessuna somma a titolo di rimborso degli oneri gravanti sull'Istituto autonomo per le case popolari di Messina per riparazioni eseguite a causa di danni di guerra.
L'Istituto autonomo per le case popolari di Messina è esonerato dal rimborso della quota della spesa sostenuta dallo Stato per il ripristino degli alloggi per terremotati di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, colpiti dagli eventi bellici.
La disposizione dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, si applica anche agli assegnatari di alloggi per terremotati di Reggio Calabria, nonché di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato costruiti a Messina e Reggio Calabria con i proventi dell'addizionale-terremoto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1962 numero 231 art. 15"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti