Legge del 1953 numero 60 art. 2


1. Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'art. 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente.
2. Si applicano alle incompatibilità previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'art. 1.

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