1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione.
(Articolo aggiunto dall'art. 18, L. 6 agosto 1967, n. 765 e poi così sostituito dall'art. 2, L. 24 marzo 1989, n. 122).
2. Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse.
(Comma aggiunto dal comma 9 dell'art. 12, L. 28 novembre 2005, n. 246)