Legge del 1935 numero 1095 art. 1


Alle disposizioni della legge 1° giugno 1931, n. 886, sono aggiunte le seguenti:
Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili siti nelle zone delle Province di confine terrestre devono essere sottoposti all'approvazione del prefetto della Provincia.
L'approvazione è necessaria anche per l'aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva.
In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica.
Il prefetto, previo parere dell'Autorità militare, provvede in materia entro sei mesi dalla presentazione della domanda. L'approvazione non può essere data in difformità del parere dell'Autorità militare. Il rifiuto dell'approvazione non è motivato, ma è passibile di ricorso im via gerarchica al Governo del Re, che decide, con provvedimento insindacabile
(Così sostituito dalla L. 22 dicembre 1939, n. 2207).

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