Legato di cosa soltanto in parte del testatore



L'art. 652 cod.civ. prevede che, qualora appartenga al testatore soltanto una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto. Ciò a meno che non risulti la volontà del testatore intesa a legare la cosa per intero, in conformità dell'art. 651 cod.civ. (ai sensi del quale vengono disciplinati gli effetti del legato di cosa altrui).

La portata pratica della disposizione è quella di assicurare comunque un risultato utile al lascito testamentario, ciò che potrebbe essere escluso una volta che non venisse acclarata una consapevolezza del disponente circa l'altruità della cosa nota1. Occorre infatti notare che, in linea generale, per l'art. 651 cod.civ. il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo. Si fa eccezione per il caso in cui dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore emerga che egli conoscesse questa altruità. Ebbene: nell'eventualità in esame non è necessario (a differenza di quanto contemplato nell'art.651 cod.civ. ), ai fini dell'operatività del legato, che risulti la detta conoscenza da parte del testatore. In altri termini il legato di cosa parzialmente altrui è valido pro parte indipendentemente dal fatto che il testatore abbia esplicitato nel testamento o aliunde la consapevolezza di non esserne interamente titolare nota2. Questo esito ermeneutico si ritrae dal modo di disporre dell'art.652 cod.civ. che, a differenza della norma che precede, non contiene alcun riferimento alle dichiarazioni scritte o altrimenti espresse dal testatore circa la condizione giuridica del bene legato.

Qualche precisazione si impone circa la qualità della situazione soggettiva di cui ha disposto il testatore. La norma si riferisce sia al caso in cui al disponente sia appartenuta "una parte della cosa legata", sia a quello in cui allo stesso spettasse "un diritto sulla medesima". Quanto alla prima ipotesi si pensi a Tizio che venga a disporre dell'appartamento in Roma, Via Appia n.10 che gli appartiene per metà indivisa nota3. Quanto alla seconda, ci si riferisce all'esistenza di diritti reali in re aliena : Tizio, titolare della proprietà superficiaria relativamente alla palazzina edificata sul fondo Corneliano ne dispone in favore di Caio. Al riguardo v'è da rilevare che, stante la natura essenzialmente temporanea di alcuni diritti reali, la cui durata è inscindibilmente connessa con la durata della vita del titolare (usufrutto, uso ed abitazione), non se ne può ipotizzare la devoluzione mortis causa. Ne discende che il disposto in esame può concretarsi nell'esclusivo riferimento ai diritti di enfiteusi e di superficie (non certo alla servitù, stante il carattere della predialità che la contraddistingue, nè a pegno ed ipoteca, data l'accessorietà delle stesse rispetto al credito garantito). Secondo un'opinione il diritto sulla res potrebbe consistere nell'uso civico nota4. Ciò è condivisibile, a patto di chiarire che la situazione soggettiva si sostanzia non già nell'uso civico in quanto tale (spettante alla cittadinanza indistinta), quanto piuttosto nel diritto dell'usurpatore di essere attributario del suolo già gravato dall'uso civico all'esito del procedimento amministrativo di svincolo nota5. V'è chi ha infine ipotizzato che i diritti in parola possano altresì sostanziarsi in situazioni soggettive prive del carattere della realità, quali i diritti personali di godimento nota6.

Prosegue la norma in esame stabilendo che il legato potrebbe altresì essere valido per l'intero oggetto contemplato. Il tutto alle stesse condizioni di cui all'art.651 cod.civ. , alla cui disciplina pertanto si fa rinvio. Perché il legato sia efficiente per l'intero bene (dunque anche in relazione al diritto o alla quota altrui), sono dunque indispensabili due concorrenti presupposti. Anzitutto dal testamento deve risultare la volontà di legare il tutto. Inoltre dallo stesso testamento (ovvero da altri scritti) occorre che consti la conoscenza del disponente circa il fatto che il bene non gli appartenesse interamente nota7. Nella fattispecie il legato sortirebbe un doppio effetto. Immediato e reale con riferimento alla parte (o al diritto) della res già nel patrimonio del disponente ed obbligatoria in relazione alla parte (o al diritto) spettante al terzo nota8.

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Note

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Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.645.
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Occorrerà successivamente valutare la sussistenza della volontà del testatore in ordine all'attribuzione anche della parte altrui: Bonilini-Basini, I legati, in Tratt.dir.civ. diretto da Perlingieri, Napoli, 2003, p.163.
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"Parte della cosa legata" non può intendersi una porzione materiale (cfr. Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ.a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979 p.52, Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.226). Se al disponente spettasse una porzione di materia individuata, ciò costituirebbe propriamente l'oggetto della disposizione, la quale dunque non porrebbe alcuna delle questioni evocate dall'art.652 cod.civ. . "Parte" deve dunque essere intesa unicamente una quota del diritto sulla res, indivisamente spettante a più soggetti.
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nota4

Butera, Il codice civile italiano commentato secondo l'ordine degli articoli. Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, 1940, Torino, p.338.
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nota5

Venendo meno l'usurpatore, il relativo diritto può ben trasmettersi agli eredi, i quali potranno fare domanda per vedersi assegnare il bene dal Comune.
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nota6

Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.604.
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Dunque occorrerebbe dar conto di elementi più complessi rispetto a quelli di cui all'art.651 cod.civ. , dovendo per l'appunto risultare che il disponente abbia inteso legare la cosa per intero (non già semplicemente l'elemento costituito dalla conoscenza della altruità della cosa). E' stato inoltre osservato come, mentre la detta volontà deve necessariamente risultare dal testamento, invece la manifestazione della consapevolezza dell'altrui parziale appartenenza della res ben potrebbe emergere da ulteriori risultanze estrinseche rispetto all'atto di ultima volontà (Ciaccio, Condizioni di validità del legato di cosa altrui o solo in parte del testatore, in Giustizia civile, I, 1965, p.640).
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nota8

Bonilini, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, libro II, Torino, 1999, p.276, Masi, op.cit., p.52.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • BONILINI, Torino, Comm. cod. civ. dir. da Cendon, II, 1999
  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
  • BONILINI-BASINI, I legati, Napoli, Tratt.dir.civ.dir. da Perlingieri, 2003
  • BUTERA, Il codice civile italiano commentato secondo l'ordine degli articoli. Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, Torino, 1940
  • CIACCIO, Condizioni di validità del legato di cosa altrui o solo in parte del testatore, Giustizia Civile, I, 1965
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979

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