Legati deducenti oggettività complesse



Può essere che la disposizione mortis causa a titolo particolare abbia ad oggetto una realtà complessa: si pensi ad un'azienda, ad un compendio ereditario, ad una biblioteca, etc..

Per soffermarci a quest'ultima ipotesi, quando il legato abbia ad oggetto un'universalità (di fatto), dunque in difetto di specificazione dei singoli cespiti che possono essere dedotti nell'ambito di essa, la disposizione li comprende tutti e non risulta perciò possibile discernere tra un bene ed un altro nota1. La cosa non è irrilevante. In primo luogo il principio appena enunziato entra in gioco relativamente all'individuazione di quanto oggetto del legato. Secondariamente esso vale ad escludere che il beneficiario possa efficacemente esprimere una rinunzia relativamente ad uno o più dei beni facenti parte dell'universalità. L'eventuale rinunzia (ovvero rifiuto) non potrà se non abbracciare l'insieme di tutti i cespiti compresi nella disposizione nota2.

Fin da tempi non recenti è stato sottolineato in dottrina come il legato potrebbe avere ad oggetto un'universalità di diritto nota3. Prescindendo dalla non pacifica nozione di universitas juris, la precisazione è importante, dal momento che mette a fuoco i problemi connessi con il teorico conflitto tra il regime di responsabilità proprio di alcune realtà (l'azienda o l'eredità) con quello peculiare del legato.

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Note

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Il nodo può essere rappresentato dall'interpretazione della volontà del testatore. Se è semplice pervenire ad una soluzione con riferimento alla disposizione di per sé evocativa del concetto di universalità (es.: "lascio all'amico Filano la biblioteca giuridica che si trova nel mio studio", "dispongo che tutti i miei quadri vadano alla Fondazione per il Pittore", "lego il gregge di pecore a mio figlio Primo"), in altri casi l'esito potrebbe non essere perspicuo. Si pensi alla disposizione con la quale il testatore abbia lasciato alcuni mobili che costituiscono l'arredo di una casa, senza che, tuttavia, sia stato esaurito l'intero contenuto dell'abitazione (es.: "lascio a mia figlia Sempronia il mobile antico posto in anticamera, come anche quello posto nella sala ed il comò della camera da letto ed ancora il buffet nel tinello..."). Cosa dire dell'etagere posta sempre nella stanza da letto che sia ulteriormente residuata? Occorrerà verificare caso per caso se il testatore abbia voluto, nonostante la specifica identificazione dei mobili, lasciare tutto il contenuto dell'abitazione al legatario oppure se a costui spetti unicamente quanto indicato in maniera specifica. Cfr. sul punto Butera, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, in Il codice civile italiano, Torino, 1940, p.333.top1

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nota2

Cfr. Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.109.
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nota3

Cfr. De Ruggiero, Istituzioni di diritto civile, vol.III, Messina-Milano, p. 683.
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Bibliografia

  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
  • BUTERA, Il codice civile italiano commentato secondo l'ordine degli articoli. Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, Torino, 1940
  • DE RUGGIERO, Istituzioni di diritto civile , Messina - Milano, III

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