Le entità



L'identificazione In un ordinamento giuridico l'identificazione dei soggetti abilitati a porre in essere comportamenti rilevanti per il diritto è preliminare rispetto ad ogni altra questione. Occorre dunque anzitutto darsi carico del problema relativo a quali siano le entità abilitate allo svolgimento del rapporto giuridico, ad essere titolari di situazioni soggettive attive o passive, più in generale, a porre in essere un'attività produttiva in qualche misura di effetti giuridici.

Per convenzione terminologica possiamo definire tali entità come soggetti nota1 e come entità mere quelle ulteriori figure sprovviste di questa attitudine nota2.

Se si prescinde dalla considerazione della persona fisica, la quale per definizione è qualificabile come soggetto nota3, per lungo tempo si è discusso sulla valenza della coppia di concetti personalità giuridica/soggettività.

A far tempo dall'emanazione del codice nota4 si sviluppò in dottrina un dibattito imperniato sulla differenziazione, nell'ambito delle associazioni, tra enti riconosciuti, come tali dotati di personalità giuridica ed enti privi di riconoscimento, sprovvisti di personalità giuridica. Pareva infatti che soltanto i primi potessero esser qualificati come soggetti mentre i secondi sarebbero stati relegati al rango di organizzazioni prive di una consistenza soggettiva distinta da quella dei singoli associati.

All'attenzione per questa problematica, risoltasi nel senso della pari consistenza soggettiva, sia in considerazione dell'originario impianto delle norme del codice, sia in relazione a sopravvenute modifiche normative, si può dire che sia succeduta quella riguardante l'affermazione o la negazione della qualità di soggetto dell'ordinamento soprattutto in relazione ad entità di recente creazione da parte del legislatore.

Nella ricognizione che segue risulterà utile, al fine di valutare la consistenza soggettiva dell'ente, vagliarne la parallela consistenza oggettiva, connessa alla c.d. autonomia patrimoniale.

Si deve infatti porre in rilievo il fatto che non può darsi soggetto se non in concomitanza ad una qualche forma, seppur non piena, di autonomia patrimoniale: inversamente, ove di quest'ultima non si riscontrasse traccia, l'esito interpretativo non potrebbe non essere orientato alla negazione di qualsivoglia soggettività.

Note

nota1

V. Castiglione Humani, Contributo allo studio giuridico della persona, Roma, 1944.
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nota2

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 105, sottolinea il pericolo dell'utilizzo del termine "soggetto" per delineare in genere anche tutte le entità che non siano esseri umani, venendo così ad indicare con la medesima etichetta realtà ben differenti tra loro.
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nota3

Così, tra gli altri, Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p. 71.
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nota4

Cfr. Gangi, Persone fisiche e persone giuridiche, Milano, 1948, pp. 211 e ss.; Bigliazzi Geri- Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, pp. 85 e ss..
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Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI - BRECCIA - BUSNELLI - NATOLI, Istituzioni di diritto civile, Genova, vol. I-III, 1980
  • CASTIGLIONE HUMANI V., Contributo allo studio giuridico della persona, Roma, 1944
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • GANGI, Persone fisiche e persone giuridiche, Milano, 1948

Prassi collegate

  • Il Ministero dell’Interno su unione fra persone dello stesso sesso e titolo di soggiorno ai sensi del d.lgs. 30/2007

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