La successione dello stato



Ai sensi dell'art.586 cod.civ. , difettando altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

Nel corso dell'esame che segue metteremo a fuoco i presupposti dell'acquisto mortis causa dello Stato, le caratteristiche di automaticità dello stesso, la natura dei diritti trasmissibili e lo speciale regime di responsabilità per i debiti ereditari.

In generale ci si può interrogare circa la natura del titolo dell'acquisto ereditario dello Stato. La residualità della posizione dello Stato rispetto agli altri successibili ex lege conduce necessariamente a reputare quest'ultimo erede, successore a titolo universale. Non vi sarebbe stata inoltre necessità alcuna di prescrivere la limitazione della responsabilità per le passività ereditarie (ciò che invece dispone il II comma dell'art.586 cod.civ.) qualora la delazione si sostanziasse in un'attribuzione a titolo particolare. Giova tuttavia precisare come lo Stato non necessariamente debba essere l'unico erede universale del defunto . Si pensi al caso in cui il de cuius abbia disposto di alcune soltanto delle attività ereditarie con il chiaro intento di limitare l'attribuzione a quanto espressamente indicato (non potendo in tal caso sortire effetti espansivi l'eventuale institutio ex re certa ) nota1 .

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Note

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Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Le successioni a causa di morte, vol. IV, t.2, in Diritto civile, Torino, 1996, pp.228 e ss..
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Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI-NATOLI, Le successioni a causa di morte, Torino, Diritto civile, 1996

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