La successione dello stato: applicabilità della disciplina del beneficio di inventario



La successione dello Stato vede al II comma dell'art.586 cod.civ. una limitazione della responsabilità per le passività ereditarie entro i limiti dei beni dell'asse. Il riferito limite non può non essere la conseguenza del difetto di confusione tra patrimonio dell'ereditando e patrimonio del successore nota1. Forse che ciò renda necessaria l'applicazione della normativa in tema di accettazione beneficiata? Sotto un primo profilo occorre escludere che vi sia bisogno di un atto di accettazione. Il I comma della norma in esame infatti è esplicito nell'escludere che l'acquisto sia in qualche modo collegato ad una siffatta attività, precisando che esso sia una conseguenza automatica, prevista dalla legge.

Ciò premesso, non è inutile porsi la questione in relazione a tutte le altre regole che presiedono il procedimento di cui agli artt.484 e ss. cod.civ. . Tra gli interpreti prevale l'opinione secondo la quale non sarebbero applicabili le norme che prevedono la decadenza dal beneficio e la conseguente insorgenza a carico dell'erede della responsabilità illimitata per i debiti ereditari nota2. Potrebbe invece farsi applicazione dei criteri di cui all'art.490 cod.civ. : così è ragionevole ritenere che lo Stato mantenga verso l'asse ereditario tutti i diritti e tutte le obbligazioni già intercorrenti nei confronti del defunto. Per quanto invece attiene ai diritti di credito vantati da terzi ovvero dai legatari, appare logico che debbano essere prioritariamente soddisfatti e che soltanto l'eventuale residuo attivo possa essere incamerato dallo Stato nota3. In tali casi tuttavia il vero problema è quello della attivazione in tempi solleciti di un procedimento inteso a far salve le riferite ragioni. Infatti quando manchi l'erede e vi siano passività non è incoraggiata l'assunzione di tutte quelle iniziative che siano funzionali ad una razionale liquidazione dell'asse nell'interesse di creditori e legatari da parte di un erede che, in ipotesi, potrebbe anche rimanere a bocca asciutta.

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Note

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In questo senso cfr. Carraro, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979, p.214.
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Mengoni, Successione legittima, in Tratt.dir.civ.comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000, pp.213 e ss..
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Infatti, il fine della successione dello Stato è quello di impedire la vacanza dell'eredità e non quello di arricchire lo Stato o favorire i suoi debitori, perciò non c'è ragione che gli interessi degli aventi causa dal defunto siano sacrificati (così Cattaneo, La vocazione legittima, in Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, Torino, 2000, p.504).
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Bibliografia

  • CARRARO, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979
  • CATTANEO, La vocazione legittima, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, vol. V, 2000
  • MENGONI, Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ. e comm.diretto da Cicu-Messineo, 2000

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