La situazione patrimoniale



L'art. 2501 quater cod. civ. dispone che l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione rediga la situazione patrimoniale delle società partecipanti all'operazione esistente anteriormente alla presentazione del relativo progetto, con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio.

La situazione patrimoniale delle società dev'essere riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno in cui il progetto di fusione è stato depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito internet della soccietà: essa può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del suddetto deposito o pubblicazione via web; trattandosi di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purchè non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno del deposito o dalla pubblicazione predetta.

La situazione patrimoniale costituisce un vero e proprio bilancio "infrannuale" e può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progettonota1.

La previsione della predisposizione di una situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione era già prevista nella disciplina civilistica vigente anteriormente alla prima riforma intervenuta con il D. Lgs. 22/1991 . In particolare, tale documento era preso in considerazione dall'art. 2502 del cod. civ. (oggi 2501 quater cod. civ. ), il quale ne prevedeva il deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese unitamente alla delibera di fusione nota2. La disposizione richiamata non forniva ulteriori chiarimenti sul contenuto di tale situazione patrimoniale e sulla data alla quale tale situazione dovesse riferirsi, lasciando all'interprete il compito di risolvere i vari dubbi in proposito. Per quanto riguarda il contenuto si riteneva che tale documento dovesse soddisfare una duplice esigenza: da una parte l'interesse dei creditori a valutare l'eventuale pregiudizio loro derivante dall'operazione di fusione, al fine di consentire l'esercizio del diritto di opposizione; dall'altra parte l'interesse dei soci, affinché disponessero di elementi valutativi utili ai fini della valutazione sulla convenienza del rapporto di cambio. Le due funzioni assegnate alla situazione in oggetto erano contrastanti tra di loro, in quanto divergenti erano i criteri che dovevano essere seguiti, rispettivamente, per la soddisfazione dell'interesse dei creditori e per quello dei soci. Nel primo caso, la situazione patrimoniale sarebbe dovuta essere redatta secondo le regole civilistiche, come un normale bilancio di esercizio, al fine di determinare il capitale di funzionamento. Nel secondo caso non sarebbe stato necessario redigere un semplice bilancio di esercizio, essendo piuttosto richiesta la redazione di una situazione patrimoniale che illustrasse il valore del capitale economico. Otretutto la normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. 22/1991, non prevedeva, in aggiunta alla citata situazione patrimoniale, alcun ulteriore documento informativo che mettesse a conoscenza dei soci la valutazione delle aziende da fondere, quindi il rapporto di cambio delle azioni o quote proposto dagli amministratori nota3.

L'art. 2501 quater cod. civ. ha risolto la questione disponendo che la situazione patrimoniale in oggetto deve essere redatta con osservanza delle disposizioni che riguardano il bilancio di esercizio, potendo essere sostituita dall'ultimo bilancio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del deposito o della pubblicazione web del progetto di fusione nota4.

Si reputa pertanto che la situazione patrimoniale di fusione altro non sia che un bilancio infrannuale costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa nota5. Il legislatore ha così chiarito anche la funzione attribuita alla situazione patrimoniale. Essa tende a soddisfare l'interesse dei creditori, fornendo loro la determinazione del capitale di funzionamento al fine dell'esercizio del diritto di opposizione. L'interesse dei soci alla conoscenza delle modalità di calcolo del rapporto di cambio viene infatti ora adeguatamente tutelata dalla relazione degli amministratori e degli esperti.

L'art. 2501 quater del cod. civ. ha inoltre messo fine alla disputa sul contenuto della situazione patrimoniale, disponendo che la stessa dev'essere redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio. Ne segue che la situazione patrimoniale dovrà evidenziare una valore del capitale pari a quello di funzionamento: nella redazione dovranno essere seguiti i criteri prudenziali disposti dal codice civile per la redazione del bilancio. La necessaria conformità della situazione patrimoniale al contenuto prescritto dal codice civile per la redazione del bilancio è altresì confermata dalla previsione secondo cui la situazione patrimoniale può essere sostituita dall'ultimo bilancio, se non anteriore di oltre sei mesi all'operazione di fusione. A tal fine è necessario sottolineare che il termine indicato nella suddetta previsione non dev'essere assunto da un punto di vista formale. In pratica non è sufficiente il rispetto del termine di sei mesi per poter sostituire la situazione patrimoniale con il bilancio relativo all'ultimo esercizio. Come anticipato, infatti, la funzione della situazione patrimoniale (e quindi del bilancio dell'ultimo esercizio che la sostituisce), consiste nel soddisfare l'interesse dei creditori di venire a conoscenza del valore del capitale di funzionamento al fine dell'esercizio del diritto di opposizione. Ciò comporta che, in presenza di un'apprezzabile mutamento nella situazione patrimoniale di una delle società partecipanti alla fusione intervenuta tra la chiusura del bilancio di esercizio e l'inizio del procedimento di fusione, non sarà possibile sostituire la situazione patrimoniale con l'ultimo bilancio, anche se chiuso non oltre sei mesi prima dall'inizio dell'operazione. Il detto bilancio infatti non può dirsi idoneo a rappresentare la reale consistenza patrimoniale e, conseguentemente, ad assicurare ai creditori il soddisfacimento del loro interesse ad essere informati sulla consistenza del patrimonio che rappresenta la garanzia per i loro crediti. In presenza di tali condizioni si renderà quindi necessario procedere comunque alla redazione della situazione patrimoniale.
La giurisprudenza ha peraltro sempre richiesto, in vigenza dell'omologazione della delibera di fusione, la corrispondenza della situazione patrimoniale allo schema di bilancio. Non è stata infatti considerata omologabile la delibera di fusione non accompagnata da una situazione patrimoniale conforme alla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, quand'anche la stessa fosse stata integrata da una relazione degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione attestante la sostanziale corrispondenza nelle poste patrimoniali ed economiche tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di delibera di fusione. Tale orientamento è attualmente rafforzato e codificato dal modo di disporre dell'art. 2501 quinquies cod. civ., il cui ultimo comma è stato introdotto dal D.Lgs. 123/12.

Dato che ogni società partecipante alla fusione ha l'obbligo di predisporre la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 quater cod. civ. , risulta peraltro opportuno che ciascuna di esse faccia riferimento alla stessa data, cercando, inoltre, ove ciò sia possibile e conveniente, di uniformare i criteri di valutazione delle società coinvolte nella fusione. Come anticipato, è tuttavia possibile che la situazione patrimoniale sia sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio quando questo sia stato chiuso non oltre sei mesi prima della data di deliberazione di fusione. Tale previsione risponde ad esigenze di praticità, allorquando la situazione patrimoniale ed economica delle società partecipanti alla fusione sia rimasta sostanzialmente inalterata, alla data di fusione, rispetto ai valori indicati nel bilancio dell'ultimo esercizio.

Con riferimento al bilancio sono sorti dubbi sulla possibilità di presentarne uno che non fosse stato regolarmente approvato (quando non addirittura un bilancio assoggettato ad impugnazione). La giurisprudenza ha ritenuto che il procedimento di fusione non fosse viziato quand'anche alla delibera di fusione fosse stato allegato un bilancio non regolarmente approvato, atteso che l'articolo in commento non prescrive l'obbligo di allegare un bilancio "regolarmente approvato". Alla stessa conclusione è giunta nel caso in cui il bilancio fosse stato impugnato. Secondo la giurisprudenza, quindi, l'eventuale vizio del bilancio dovrà essere fatto valere in sede di opposizione o impugnazione della delibera di fusione. Il bilancio allegato alla delibera di fusione infatti non concede ai soci l'esercizio di alcun diritto, (es. distribuzione di utili) nè tantomeno è soggetto ad alcuna forma pubblicitaria se non quando viene depositato per l'iscrizione insieme alla delibera di fusione, momento dal quale viene a conoscenza di terzi creditori. Questi ultimi potranno contestarne la regolarità solo da tale momento, in sede, tuttavia, di opposizione alla fusione.

Note

nota1

E' da condividere l'opinione del Bruni, secondo il quale la situazione patrimoniale redatta per la fusione è assolutamente ininfluente sulla contabilità, "in quanto essa non va ad alterare i valori contabili e perché, sul piano concreto, essa si traduce, sostanzialmente, in un mera chiusura e riapertura dei conti". Bruni, La fusione delle imprese, in "L'impresa, la gestione straordinaria", Milano, 1990, p. 317.
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nota2

Il testo dell'art. 2502 cod. civ. era il seguente: "La deliberazione di fusione dev'essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, insieme con la situazione patrimoniale della società al tempo della deliberazione, a norma del I, II e III comma dell'art. 2411 cod. civ.".
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nota3

Sarcone, Le fusioni societarie, Milano, 1996.
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nota4

Nella relazione ministeriale di accompagnamento del D. Lgs. 22/1991 si afferma che "viene così risolto l'annoso problema del bilancio di fusione, distinguendo tra situazione patrimoniale destinata ad informare sui valori dei patrimoni delle società secondo criteri da bilancio di esercizio e valori posti a base della determinazione del rapporto di cambio, che devono essere illustrati nelle relazioni degli amministratori e degli esperti. In sostanza, per effetto di tale previsione resta preclusa la possibilità di effettuare valutazioni secondo criteri che rispettino l'effettivo valore dei beni aziendali, possibilità che resta invece salvaguardata ai soli fini della determinazione del rapporto di cambio".
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nota5

Si veda a tal proposito il principio contabile n. 30 del CNDC e CNR, paragrafo 2.9.1. (" I bilanci intermedi ") secondo cui, peraltro, non è obbligatoria la redazione della nota integrativa.
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Bibliografia

  • BRUNI G., La fusione delle imprese, Milano, L'impresa, la gestione straordinaria, 1990
  • SARCONE S., Le fusioni soceitarie, Milano, 1996

Prassi collegate

  • Quesito n. 142-2013/I, Fusione e rilevanti modifiche dell’attivo rispetto alla situazione patrimoniale di riferimento
  • Quesito n. 282-2015/I, Società di recente costituzione, fusione e rinunziabilità alla situazione patrimoniale
  • Quesito n. 160-2014/I, Ripianamento perdite e bilancio intermedio
  • Quesito n. 151-2011/I, Fusione per incorporazione di società con capitale interamente eroso dalle perdite

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