Il cosiddetto status familiae identifica il rapporto che lega le varie persone che fanno parte della stessa famiglia nota1.Questa condizione costituisce la fonte di una serie di diritti e di doveri assai rilevanti che, per l'appunto, traggono origine dal rapporto di filiazione, di coniugio etc.. Tali situazioni giuridiche soggettive sono oggetto di disamina nella parte riservata alla trattazione di questi rapporti.
Giova osservare come i rapporti familiari, tendenzialmente stabili quando viene in esame la generazione in linea retta, possono essere oggetto di contestazione. Viene in considerazione l'azione di disconoscimento della paternità, che consiste in quel procedimento volto a far venir meno la presunzione di cui all'art. 231 cod.civ.. E' stato deciso al riguardo come, ai fini dell'accoglimento della relativa domanda, non sia sufficiente l'accertamento della verità circa il fatto della generazione, dovendo tenersi conto, nell'esclusivo interesse del minore d'età, anche il legame affettivo tra padre e figlio (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
26767/2016).
Note
nota1
Fra le opere successive alla riforma del diritto di famigliasi vedano p.es. Bessone-Alpa-D'Angelo-Ferrando, La famiglia nel nuovo diritto, Bologna, 1977; Sbisà, Appunti sulla riforma del diritto di famiglia, Milano, 1981; Carraro-Oppo-Trabucchi, Commentario alla riforma del diritto di famiglia, Padova, 1977.
top1Bibliografia
- BESSONE, ALPA, D'ANGELO, FERRANDO, La famiglia nel nuovo diritto, Bologna, 1977
- CARRARO, OPPO E TRABUCCHI, Commentario alla riforma del diritto di famiglia, Padova, 1977
- SBISA', Appunti sulla riforma del diritto di famiglia, Milano, 1981