La persona fisica



Soggetto dell'ordinamento per antonomasia è qualsiasi uomo o donna, ovvero qualsiasi persona fisica nota1.

E' stato detto efficacemente che la persona fisica costituisce un prius dell'ordinamento giuridico, nel senso che il fondamento stesso di quest'ultimo presuppone ed è giustificato dalla preesistenza dell'entità oggettiva costituita dalla persona fisica nota2.

Anche se si può affermare che la personalità giuridica e la correlativa capacità giuridica dell'essere umano risulta di per sè attribuita naturalmente, occorre tuttavia osservare che storicamente si sono riscontrati casi di negazione (o limitazione) di esse per determinate categorie di uomini. Pur senza evocare gli schiavi, in tempi più recenti ci si può riferire alla legislazione razziale del ventennio fascista. Ad esempio l'art. 4 del R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 126 prescriveva che "la parte di patrimonio immobiliare eccedente i limiti consentiti ai cittadini italiani di razza ebraica deve essere trasferita all'Ente indicato nell'art. 11...".

L'acquisto della qualità di soggetto si ha con la nascita (art. 1 cod. civ. ) ed ha termine con la morte.

Da ultimo occorre rilevare come la dignità della persona fisica sia un valore oggetto di specifiche attenzioni da parte della legislazione più recente, la quale ha recepito le istanze più avanzate di cui è portatrice la società civile, con specifico riferimento alle problematiche della menomazione fisio-psichica e della disabilità. Si possono al riguardo ricordare la riforma (Legge 9 gennaio 2004, n. 6 ) introduttiva dell'amministrazione di sostegno (art.404 cod.civ. ) e la Legge 1 marzo 2006, n.67 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni").

In forza di quest'ultima normativa sono stigmatizzati atti di "discriminazione diretta" (art.2 l. cit.) e di "discriminazione indiretta", per tali intendendosi quelle condotte che si sostanziano in un trattamento della persona affetta da disabilità che la pongono in una situazione di svantaggio rispetto alle altre persone.

Note

nota1

Cfr. Falzea, Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano, 1939, pp. 39 e ss.; Gangi, Persone fisiche e persone giuridiche, Milano, 1948, p. 2.
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nota2

All'opposto si può p.es. ricordare la teoria normativa pura del diritto: questa pone al centro dell'ordinamento la norma, mentre la persona altro non è se non una "unità personificata di un complesso di norme giuridiche". Si veda Kelsen, La dottrina pura del diritto, Torino, 1966, p. 193.
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Bibliografia

  • FALZEA, Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano, 1939
  • GANGI, Persone fisiche e persone giuridiche, Milano, 1948
  • KELSEN, La dottrina pura del diritto, Torino, 1966

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