La parentela



La parentela si identifica in quel vincolo giuridico che unisce le persone che discendono dalla stesso stipite (art. 74 cod.civ.), perciò scaturente dal rapporto di consanguineità fra due persone che trae origine dalla generazione.

E' scontato considerare che, se si risalisse di generazione in generazione, si dovrebbe concludere che ogni uomo sulla terra è consanguineo rispetto a qualsiasi altro suo simile.

La nozione giuridica di parentela si ferma, per quanto attiene al nostro ordinamento, al sesto grado (art. 77 cod.civ.), divenendo irrilevante ogni ulteriore rapporto di naturale consanguineità nota1.

La legge di riforma della filiazione intervenuta nel 2012 (i cui decreti attuativi si sono succeduti negli anni successivi) ha modificato l'originaria impostazione, basata sulla distinzione fondata sulla generazione tra soggetti tra loro legati da coniugio o meno (sulla scorta della quale la parentela veniva qualificata come legittima o naturale nota2. Ora si parla di parentela tout court, sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge solo nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti del codice civile. Assai discusso è il tema della adozione da parte di coppie omosessuali (all'estero, si veda la c.d. stepchild adoption). La questione, che non si pone per il diritto positivo italiano, è stata introdotta sotto il profilo del riconoscimento di pronunzie straniere. Da ultimo è stato negato ingresso al provvedimento intervenuto all'estero sotto il profilo dell'assenza di contraddittorio, che avrebbe dovuto essere esteso ad entrambi i partners. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 14987/2017).

Cosa riferire della c.d. filiazione incestuosa non riconoscibile? Prima della riforma, nonostante il fatto materiale della generazione naturale, essa non era giuridicamente connotabile in termini di parentela, dando vita eventualmente ad effetti diversi (cfr. artt. 251 , 580 , 594 cod.civ.) nota3. La novella ha espunto dal testo della norma ogni riferimento alla buona o mala fede dei genitori. Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto, previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Nel caso in cui il figlio sia minore d'età la competenza è del Tribunale per i minorenni. Il provvedimento autorizzatorio in parola deve necessariamente precedere il riconoscimento, dal momento che la funzione dello stesso è quella di verificare che il riconoscimento corrisponda all’interesse del figlio e che non gli nuoccia.

Note

nota1

Si tenga presente che, in alcuni casi, p.es. in relazione all'istanza di interdizione o di inabilitazione ex art. 417 cod.civ., viene preso in considerazione un grado di parentela più ristretto o più ampio. Anzi, in esito all'entrata in vigore della Legge 9 gennaio 2004, n.6 modificativa della detta norma, si è giunti a conferire rilevanza anche alla persona stabilmente convivente, quale che sia.
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nota2

Sulla differente valenza che potevano avere le due fattispecie menzionate si veda p.es. Cass. Civ. Sez. II, 5747/79. Perchè si desse l'ipotesi della filiazione naturale non era sufficiente il mero fatto della generazione: essa doveva essere qualificata come riconosciuta o dichiarata.
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nota3

Cfr. Carraro, Parentela e vocazione a succedere dei fratelli naturali, in Riv. dir. civ., I, 1980, pp.219 e ss.; Majello, Della filiazione illegittima e della legittimazione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1982, pp.237 e ss.; Tamburrino, La filiazione, in Giur. sist. civ. e comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1984.
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Bibliografia

  • CARRARO, Parenterla e vocazione a succedere dei fratelli naturali, Riv.dir.civ., I, 1980
  • MAJELLO, Della filiazione illegittima e della legittimazione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1982
  • TAMBURRINO, La filiazione, Torino, Giur.sist.civ. e comm.dir. da Bigiavi, 1984

Prassi collegate

  • Quesito n. 180-2014/C, Affiliazione e adozione

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