La limitazione modale



Ordinariamente l'onere costituisce, sotto il profilo economico, una semplice limitazione del contenuto positivo dell'attribuzione, comunque connotata da un valore netto. D'altronde il concetto stesso di atto liberale è legato ad un arricchimento di un soggetto in conseguenza del depauperamento del disponente.

Il contenuto del modo può tuttavia essere così consistente da assorbire integralmente ed anche superare il valore economico dell'attribuzione effettuata, risolvendosi per l'onerato in una passività nella misura in cui costui, allo scopo di darvi adempimento, impiegasse anche le proprie sostanze .

Non è detto però che il destinatario dell'obbligo sia sempre tenuto ad eseguire il modo in tutta la sua portata. Bisogna distinguere nota1, in proposito, l'attribuzione a titolo universale (eredità) dall'attribuzione a titolo particolare, sia fra vivi, sia mortis causa (donazione e legato):

  1. nel primo caso, in base ai principi generali, quand'anche il modo eccedesse il valore dei beni attribuiti, obbligherebbe l'erede illimitatamente (ultra vires hereditatis), se costui non si fosse cautelato, accettando con beneficio dell'inventario (artt. 484 e ss. cod.civ.). In quest'ultimo caso l'erede risponderebbe invece nei limiti del lascito. Ci si domanda quale sia la sorte della disposizione testamentaria quando, accettata l'eredità con beneficio di inventario, la prestazione afferente all'onere ed eccedente il valore del lascito sia indivisibile. Secondo quanto emerge dalla relazione al progetto definitivo al codice civile (peraltro in tema di donazione) la situazione dovrebbe essere assimilata a quella dell'onere impossibile. La disposizione rimarrebbe cioè valida e si caducherebbe il modo, ad eccezione del caso in cui l'onere abbia costituito l'unico motivo determinante del lascitonota2 ;
  2. nel secondo caso, nonostante il modo ecceda il valore dei beni donati o attribuiti per legato, il destinatario non è comunque tenuto ad eseguirlo, se non nei limiti di valore dei beni ricevuti (Cass. Civ., 812/83 ). Ciò benché abbia dato l'accettazione senza riserve (art. 671 cod.civ. in tema di legato; art. 793 II comma cod.civ. per la donazione: la quale norma deve ritenersi, per analogia, estensibile anche al legatario: Cass. Civ., 5983/94 ). Né per tale motivo potrebbe reputarsi nullo il legato ai sensi del III comma dell'art. 647 cod.civ. (Cass. Civ. Sez.II, 16846/07 ).

Note

nota1

La dottrina prevalente (cfr.Carnevali, voce Modo, in Enc.dir., p.692; Gangi, La successione testamentaria, Milano, 1952, p.34; Marinaro, in Cod.civ. annotato, Libro II, a cura di Perlingieri, Torino, 1980, p.332) evidenzia questa distinzione giungendo ad analoghe conclusioni.
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nota2

Nello stesso senso Carnevali, La donazione modale, Milano, 1969, p.100.
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Bibliografia

  • CARNEVALI, La donazione modale, Milano, 1969
  • CARNEVALI, Modo, Milano, Enc. dir., XXVI, 1976
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • MARINARO, Torino, Cod.civ.annotato, II, 1980


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