L'oggetto del mutuo



Oggetto del contratto di mutuo è, ex art. 1813 cod.civ. "una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili". Evidentemente non è indispensabile che si tratti per forza di una pluralità di cose: ben potrebbe essere mutuata una singola cosa, quando non venisse in considerazione per la sua specificità nota1.

Ciò che appare piuttosto essenziale è che anche il singolo bene venga in esame sotto il profilo dell'appartenenza ad un genere, ciò che vale a consentirne la configurazione in chiave di cosa fungibile nota2, come tale idonea ad essere rimpiazzata con un'altra in occasione dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria.

Tipico oggetto del mutuo è il denaro. Assai meno frequentemente vengono in esame cose generiche quali grano, olio, sementi, etc.

Possono essere mutuati animali?

A questo proposito si evidenzia l'impossibilità di una risposta univoca: una cosa è parlare di animali di allevamento, un'altra di un cavallo da corsa purosangue. In questo senso si palesa l'indispensabilità di una verifica della fungibilità che non può prescindere dall'apprezzamento della medesima che deve essere effettuato in concretonota3 .

Una valutazione positiva circa la mutuabilità deve essere effettuata anche in relazione alle energie (es.: energia elettrica) nonché ai titoli di credito (siano essi all'ordine ovvero nominativi) ogniqualvolta venga in considerazione il valore in denaro degli stessinota4 .

Il requisito della consumabilità delle cose è neutro ai fini della possibilità di dedurre un bene sotto lo schema del mutuo. In questo senso possono essere indifferentemente mutuate cose consumabili o inconsumabili: ciò che conta è soltanto la fungibilità del benenota5 .

Note

nota1

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Ciò che rileva è che la cosa appartenga ad un determinato genus, che permetta la restituzione del tantundem: cfr. Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Trattato di dir. civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1972, p.75.
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nota2

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Secondo la prevalente opinione deve trattarsi di fungibilità oggettiva e non meramente soggettiva, per tale intendendosi la valutazione di un bene come sostituibile in funzione della volontà dei contraenti. Cfr. in questo senso l'opinione espressa dal Carresi, Il mutuo, in Trattato di dir.civ. it., dir. da Vassalli, vol.VIII, Torino, 1957, p.121.

Si badi al fatto che la giurisprudenza presenta sul punto un parere indirettamente perplesso. E' stato ad esempio deciso nel senso della configurabilità di una vendita immobiliare nella quale il bene immobile da trasferire viene considerato come bene di genere, fungibile: cfr. Cass.Civ., Sez. II, 1194/92 .

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nota3

In questo senso Giampiccolo, cit., p.76; Avanzato, voce Mutuo, in Enc.Forense, vol.IV, 1959, p.1185 e Fragali, Del mutuo, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, p.150.
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nota4

Conformi Biondi, voce Energia, in N.sso Dig.it., vol.VI, 1960, p.531; Morelli, Del mutuo, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1977, p.158 e Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.706.
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nota5

Mastropaolo, I contratti reali, in Trattato di dir.civ., vol.VII, Torino, 1999, p.452. In particolare la dottrina (Luminoso, cit., p.706) ritiene che la fungibilità costituisce una caratteristica predicabile per i soli beni mobili: di conseguenza dovrebbe essere logicamente inconcepibile un mutuo avente ad oggetto beni immobili. Parimenti esclusi dal mutuo dovrebbero essere i beni futuri, ma in relazione alla natura reale del contratto: sarebbe invece ammissibile una promessa di mutuo ex art.1822 cod.civ. avente ad oggetto beni futuri.

Non sono entità suscettibili di formare oggetto del contratto di mutuo neppure i beni immateriali (Natoli, I contratti reali. Appunti dalle lezioni, Milano, 1975, p.88 e Morelli, cit., p.159) e le universitates rerum : queste ultime in quanto sarebbero connotate (Fragali, cit., p.150) da una propria individualità costante, escludente la caratteristica della fungibilità.
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Bibliografia

  • AVANZATO, Mutuo, Enc.forense, IV, 1959
  • BIONDI, Energie, N.sso Dig. It., VI
  • CARRESI, Il mutuo, Torino, Tratt.dir.civ., 1957
  • FRAGALI, Del mutuo, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1966
  • GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MASTROPAOLO, I contratti reali, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Sacco, 1999
  • MORELLI, Del mutuo, Bologna Roma, Comm.teorico pratico al cod.civ., 1977
  • NATOLI, I contratti reali: appunti delle lezioni, Milano, 1975

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