L'oblazione




Già prevista dal sostituito II comma dell'art. 151 l.n., l'oblazione trova nel nuovo art. 145 bis l.n. una disciplina parzialmente diversa. La possibilità che il notaio possa utilizzare questo strumento relativo al procedimento disciplinare, mediante il quale è possibile prevenire il procedimento, quand'anche non fosse stato iniziato, o interromperne definitivamente il corso (in qualsiasi grado), sino al momento della pronuncia definitiva, trova alcuni limiti e condizioni.

Oggettivamente la pena disciplinare deve essere necessariamente una sanzione edittale pecuniaria, non essendo possibile utilizzare il citato rimedio nelle ipotesi in cui, la pena pecuniaria inflitta sia il risultato ad es. della applicazione di circostanze attenuanti.

Il notaio che chiede l'oblazione non deve essere disciplinarmente recidivo, con una recidiva specifica, come introdotta dal nuovo art. 145 l.n..

In ogni caso l'oblazione è richiesta dal notaio, con apposita istanza, essendo questo un onere attribuito al pubblico ufficiale se vuole godere dei benefici previsti dall'istituto, essendo non consentita la eventuale rilevabilità ex officio delle condizioni per l'oblazione.

L'organo competente a ricevere detta istanza varia a seconda delle ipotesi. Nel caso di illeciti disciplinari rilevati nel corso delle ispezioni ordinarie (art. 128 l.n.) oppure straordinarie (art. 132 l.n.), sarà il capo dell'archivio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto, al quale è data competenza a dichiarare, valutati tutti gli elementi a disposizione, l'estinzione degli illeciti disciplinari.

In tutti gli altri casi o comunque nell'ipotesi in cui il procedimento disciplinare sia già stato formalmente promosso, l'estinzione è dichiarata, sempre a richiesta del notaio, dall'organo dinanzi al quale si procede.

L'istanza deve contenere l'individuazione delle infrazioni commesse e la prova del pagamento presso l'Archivio competente per l'ispezione, della somma corrispondente ad un terzo del massimo previsto per l'infrazione contestata, oltre alle spese del procedimento.

La mancanza di specifici precedenti disciplinari, condizione soggettiva determinante per poter usufruire dell'oblazione, è elemento della procedura di particolare importanza, considerato che sembra non possa essere elemento documentale di cui il notaio sia gravato in termini di prova, ma che sembra riguardare l'organo competente a dichiarare l'estinzione degli illeciti. Tale prova risulta di particolare difficoltosa acquisizione, considerato che la storia disciplinare del notaio dovrebbe essere documentata presso il competente Consiglio notarile, grazie alle sentenze che tutte le cancellerie sono obbligate a trasmettere a seguito di sentenze a carico dei notai.

Sembra esservi una disarmonia relativamente alla questione del capo dell'archivio competente a valutare l'istanza di oblazione e di dichiarare l'estinzione dell'illecito disciplinare. In effetti non si è valutato, nei riguardi dell'ipotesi prevista dall'art. 145 bis, II comma , l.n. che competente all'ispezione ordinaria ex art. 128 l.n. potrebbe essere anche un capo archivio diverso da quello del distretto presso cui il notaio è iscritto. Per cui abilitato a valutare l'istanza di oblazione sembra essere soggetto diverso da quello competente all'attività ispettiva nei cui confronti è attivata la procedura di oblazione.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "L'oblazione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti