L'assemblea dell'associazione riconosciuta



L'assemblea è l'organo dell'associazione del quale fanno parte tutti gli associati. Essi vi esprimono la propria volontà in modo tale da dar vita a determinazioni collegiali relative al funzionamento dell'ente, alla modificazione delle clausole statutarie, all'assunzione di provvedimenti nei confronti degli associati o degli aspiranti tali (ammissione, esclusione), all'assunzione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Il funzionamento dell'assemblea è retto dal principio maggioritario, in base al quale la maggioranza vincola la minoranza dissenziente. La legge prescrive inoltre particolari quorum costitutivi e deliberativi talora in dipendenza dell'atto da assumere (es.: quorum costitutivo di tre quarti degli associati e quorum deliberativo della maggioranza dei presenti per modificare l'atto costitutivo, art. 21 cod.civ. ) nota1.

Lo statuto può autorizzare la convocazione dell'assemblea effettuata attraverso comunicazioni impersonali, ad esempio con manifesti affissi nei locali dell'associazione, ovvero attraverso la stampa. Si nega che lo statuto possa prevedere votazioni a domicilio o per referendum nota2. L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per approvare il bilancio. Tuttavia l'art. 20 cod.civ. prescrive che essa debba essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Tribunale.

Anche se all'assemblea spettano indubbiamente poteri di indirizzo generale sembra tuttavia che l'organo amministrativo sia dotato di una competenza esclusiva ad esercitare i poteri di cui allo statuto. Non sarebbe possibile dunque accordare all'organo assembleare il potere di impartire direttamente agli amministratori istruzioni sui singoli atti, nè sostituirsi ad essi nel loro compimento.

Ai sensi dell'art. 23 cod.civ. le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

La condizione di annullabilità della deliberazione, la quale non esclude l'interinale efficacia della stessa, viene distinta dalla giurisprudenza, analogamente a quanto accade in tema di società di capitali, dalla situazione patologica, pur non espressamente prevista dalle norme dettate in materia, di nullità della deliberazione, vizio quest'ultimo che impedirebbe la produzione di qualsiasi effetto, con particolare riferimento al disposto di cui al II comma della norma nota3.

Esso introduce una regola assai importante, prevedendo la salvezza dei diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di atti compiuti in esecuzione di deliberazione annullata. Secondo un'opinione si tratterebbe di un caso di acquisto a non domino. Sembra più appropriato dare riferimento alla nozione di inopponibilità, come si avrà modo di riferire sul punto specifico.

Note

nota1

Non sembra esserci alcun problema nel considerare derogabile la normativa ex art. 21 cod.civ.. Lo statuto potrà quindi contenere l'indicazione di quorum differenti per l'approvazione delle delibere. Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.326; De Giorgi, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. I, Torino, 1997, p.164.
top1

nota2

La dottrina sul punto è completamente concorde. Si confrontino p.es. Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.628; Bianca, op.cit., p.326.
top2

nota3

Si veda Cass. Civ. Sez. II, 1018/75 In dottrina, tra gli altri, Auricchio, Associazioni riconosciute, in Enc. dir., p. 908; Bigliazzi Geri- Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.237; Galgano, op.cit., p.629. Contra Bianca, op.cit., p.328, secondo il quale le delibere contrarie all'ordine pubblico, a norme imperative o al buon costume, sono senz'altro nulle. Al di fuori delle delibere impugnabili ex art. 23 cod.civ. rimangono solamente quelle c.d. inesistenti, prive perciò di qualsivoglia forza vincolante. Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.150 e Cass. Civ. Sez. I, 1408/93 .
top3

Bibliografia

  • AURICCHIO, Associazioni (in gen.), Enc. Dir., III, 1958
  • BIGLIAZZI GERI - BRECCIA - BUSNELLI - NATOLI, Istituzioni di diritto civile, Genova, vol. I-III, 1980
  • DE GIORGI, Torino, Comm.cod.civ., I, 1993
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "L'assemblea dell'associazione riconosciuta"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti