Il contratto di somministrazione si perfeziona semplicemente in esito al raggiungimento del consenso, comunque manifestato dalle parti. In questo senso è possibile riferire della negoziazione come di un
contratto consensuale nota1 .
A differenza di quanto accade nel caso della vendita, dal consenso scaturiscono
effetti meramente obbligatori, non già traslativi della proprietà o di altro diritto reale sul bene che ne costituisce l'oggetto. Ne segue che la consegna dei beni da somministrare attiene al profilo esecutivo della negoziazione e riguarda cose che, nel tempo che la precede, sono di proprietà del somministrante
nota2 .
Note
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Peccennini, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, libro IV, Torino, 1999, p.1069.
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Così Capozzi, Dei singoli contratti, vol.I, Milano, 1988, p.275.
top2 Bibliografia
- CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
- PECCENINI, Torino, Comm.cod.civ. dir. Cendon, IV, 1999