L'accordo delle parti (somministrazione)



Il contratto di somministrazione si perfeziona semplicemente in esito al raggiungimento del consenso, comunque manifestato dalle parti. In questo senso è possibile riferire della negoziazione come di un contratto consensuale nota1 .

A differenza  di quanto accade nel caso della vendita, dal consenso scaturiscono effetti meramente obbligatori, non già traslativi della proprietà o di altro diritto reale sul bene che ne costituisce l'oggetto. Ne segue che la consegna dei beni da somministrare attiene al profilo esecutivo della negoziazione e riguarda cose che, nel tempo che la precede, sono di proprietà del somministrante nota2 .

Note

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Peccennini, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, libro IV, Torino, 1999, p.1069.
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Così Capozzi, Dei singoli contratti, vol.I, Milano, 1988, p.275.

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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • PECCENINI, Torino, Comm.cod.civ. dir. Cendon, IV, 1999

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